Il nuovo Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) ha riformato in modo organico la
disciplina delle procedure concorsuali ed è intervenuto su alcune disposizioni del Codice civile in materia di
Responsabilità degli amministratori.
Per evitare che un’ordinaria situazione di squilibrio economico-finanziario degeneri in un irreparabile stato di
insolvenza, l’intero impianto della riforma sulla crisi di impresa, poggia sull’assunto secondo il quale la salvaguardia
e il mantenimento del valore aziendale è direttamente proporzionale alla tempestività dell’intervento risolutore.
È proprio in tale ottica che si colloca l’introduzione degli strumenti di allerta, concepiti dal legislatore come due
differenti tipologie di obblighi, tanto per natura, quanto per i soggetti coinvolti.
Da un lato, il DLgs 14/2019 impone all’imprenditore, sia esso individuale o collettivo, di dotarsi di un modello
organizzativo idoneo a rilevare tempestivamente lo stato di crisi dell’impresa, nonché di assumere senza indugi
tutte le misure necessarie per farvi fronte.
Dall’altro, vi è l’onere in capo agli organi di controllo – e a determinati creditori pubblici, quali l’Agenzia delle
Entrate, l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale e l’Agente della riscossione – di segnalare immediatamente
l’esistenza di fondati elementi indiziari della crisi all’imprenditore, affinché quest’ultimo si adoperi per
l’attuazione di un appropriato programma di risanamento.
Nel caso in cui l’organo gestorio rimanga inerte, per non essere ritenuti solidalmente responsabili delle
conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall’
amministrativo, il collegio sindacale o i revisori contabili dovranno inviare una pronta segnalazione all’OCRI,
organismo pubblico istituito presso ciascuna Camera di Commercio, che avrà l’incarico di gestire l’intera procedura
di composizione della crisi, coadiuvando il debitore nella ricerca della migliore soluzione possibile per scongiurare
il pericolo di futura insolvenza.
Secondo questi presupposti, è evidente come il nuovo Codice della Crisi di impresa, non solo incrementi le ipotesi
di responsabilità degli amministratori e dei sindaci per gli atti commessi nell’esercizio delle rispettive funzioni
apicali, ma altresì ne anticipa il momento in una fase in cui la crisi è solo ipotetica e, dunque, allorquando il
danno patrimoniale nei confronti della società o dei terzi non si è ancora effettivamente materializzato.
Sempre maggiore è la necessità degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti aziendali
di dotarsi di adeguati strumenti di protezione dei rischi a cui sono costantemente esposti .
Se aggiungiamo il D.L. n. 324/2019 (c.d. Decreto Crescita) che sarebbe volto ad introdurre l’obbligo di assicurazione
per la responsabilità civile per i membri dei consigli di amministrazione delle società di capitali.
Si tratterebbe di dotarsi delle polizze D&O, prodotti assicurativi che hanno proprio la funzione di salvaguardare
il patrimonio personale degli amministratori e, più in generale, dei membri degli altri organi di gestione e di
controllo, nell’eventualità in cui tali soggetti siano chiamati a rispondere dei danni arrecati alla società stessa,
ai creditori o a terzi a seguito dell’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto sociale.
Generalmente la garanzia offerta in tali polizze D&O è di tipo collettivo, ossia viene prestata mediante un contratto
assicurativo stipulato dalla società contraente (previa delibera dell’assemblea dei soci) in favore di tutti i soggetti
che ricoprono le posizioni apicali individuate in polizza, senza alcuna necessità di identificazione nominale, con la
medesima società tenuta ad adempiere gli obblighi derivanti dal contratto (pagamento del premio assicurativo su tutti).
Ad ogni modo, la polizza D&O potrebbe anche farsi individualmente cioè con contraenza individuale piuttosto che sulla
persona giuridica/impresa. L’amministratore di fatto o il Manager potrebbe contrarre la polizza per il propio rischio
individuale, acquistando una polizza autonoma modulata sul suo specifico incarico.
Ovviamente la copertura assicurativa è esclusa per i danni patrimoniali causalmente riconducibili alla condotta dolosa
delle persone assicurate così come espressamente disposto dall’art. 1900, c. 1, c.c.), mentre generalmente opera anche
per le ipotesi di responsabilità dovuta a colpa grave o gravissima, salvo che una clausola contenuta nelle condizioni
contrattuali espressamente lo escluda.
Per colpa grave si intende la grossolana e manifesta violazione dei doveri e degli obblighi richiesti dalla natura
dell’incarico ricoperto, ossia quando si esercita la propria funzione non osservando neppure il minimo grado di
ordinaria diligenza e perizia dovuta.
Ebbene, in una simile prospettiva, l’eventuale trasgressione degli obblighi di allerta da parte di sindaci e
amministratori sembrerebbe integrare proprio un’ipotesi di colpa grave, in quanto il dovere di attivarsi scatta
in presenza di dati oggettivi, quali l’esistenza di specifici indicatori economici che saranno elaborati con
cadenza triennale dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) rammostranti
lo stato patologico non irreversibile dell’impresa.
Pertanto, in tutte le ipotesi di richieste di risarcimento danni avanzate nei confronti dei Director e Officer
per il loro mancato adempimento dei doveri di allerta, le polizze D&O prevedrebbero di coprire tutti i rischi
in itinere.
Ciò favorirebbe l’efficacia delle nuove misure introdotte dalla riforma, e coprirebbe eventuali obblighi indennitari
addebitabili esclusivamente alla condotta manifestatamente negligente degli organi apicali, la cui esposizione a
richieste di risarcimento danni è in forte aumento.
Silvia Olgiati
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