A. Il Contratto di Rete

L’esigenza della micro, Piccola o media impresa, è quella di superare i vincoli legati alla dimensione e al costo di investimenti indispensabili per concorrere in un mercato globalizzato.

Ciò che accomuna i vari strumenti per la creazione di rete è la costante esigenza di creare una maggiore massa critica.

Ciò consente ai partner di competere con maggiori chance sul mercato e di sviluppare la propria capacità di innovazione tecnologica, industriale e organizzativa.

 Mettendo in comune sinergie, fattori di produzione e altre risorse o modalità commerciali, pur mantenendo la reciproca  indipendenza.

Le reti si distinguono nelle seguenti macro categorie: 

A1. Reti contrattuali: operanti tramite contratti bilaterali, plurilaterali e aventi efficacia obbligatoria di rilievo limitata ai rapporti tra i partecipanti.

Reti organizzative: incentrata sulla creazione di un’organizzazione comune diretta al perseguimento di uno scopo comune ai partecipanti rispetto ai quali si pone come ente dotato, verso terzi, di una autonoma soggettività giuridica.

Miste: date da un mix di caratteristiche ed elementi delle prime tipologie sopraccitate

A2. La normativa

Il contratto di rete è regolato nel nostro ordinamento dall’art.3 del DL5/2009, cosiddetto Decreto incentivi.

 

 

B. La definizione di contratto di rete.

Il contratto di rete è definito dalla legge come lo strumento giuridico attraverso il quale:

  • Più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propri capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati  attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
  • Tramite la rete, dunque, due o più imprese si impegnano, previa adozione di un programma comune di rete, ad adottare modalità di cooperazione che potranno assumere una o più delle forme previste dalla legge:
  • Collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie imprese;
  • Scambiarsi informazioni di natura industriale, commerciale;
  • Esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
  • La causa del contratto di rete è il perseguimento di una finalità comune ai partecipanti, che deve consistere in un accrescimento, individuale e collettivo, della capacità  innovativa e delle competitività  sul mercato.
  • Tale contratto quindi persegue un interesse che per essere valutato in concreto come meritevole di tutela giuridica deve sostanziarsi in un programma di attività che, in base a un giudizio ex ante, non appaia palesemente velleitario e comunque non si riduca a meri fini protezionistici o meramente organizzativi; è richiesto, a pena di invalidità, uno scopo imprescindibile dato dall’incentivazione allo sviluppo suddetto delle imprese partecipanti.
  • Va precisato inoltre, che l’Agenzia delle entrate nega la possibilità di attribuire una Partita iva alla rete.

B1. I vantaggi del contratto di rete.

Il contratto di rete, consente di garantire ai partecipanti benefici del tutto caratteristici:

  • Possibilità di definire forme di aggregazione organizzata;
  • Limitati costi di struttura;
  • Flessibilità;
  • Mantenimento dell’individualità dei singoli partecipanti;
  • Possibilità di realizzare forme di aggregazione stabili ma temporanee;
  • Possibilità di integrazione di risorse, energie e progettualità;
  • Aumento della propria capacità innovativa e/o competitività sul mercato;
  • Riduzione del livello di incertezza strategica e operativa;
  • Aumento delle propria efficienza;
  • Aumento di reputazione, visibilità;
  • Accesso ad un sistema ad hoc di agevolazioni fiscali, finanziarie amministrative.
  • I partecipanti:
  • Possono prendere parte al contratto di reti più soggetti «imprenditori», iscritti a qualsiasi titolo al Registro delle Imprese.
  • La normativa vigente non prevede, invece, la possibilità di una partecipazione diretta al contratto di rete da parte di soggetti liberi professionisti.
  • La forma e gli adempimenti pubblicitari del contratto di rete.
  • Il contratto di rete deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai fini degli adempimenti pubblicitari previste dalla Legge.
  • La registrazione del contratto di rete.
  • Dopo la stipula, il contratto di rete deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate e viene tassato in misura fissa. Al contratto di rete può essere assegnato un codice fiscale, da utilizzarsi anche ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese o, nei rapporti con i terzi che entrano in relazione con la rete.

Stefano Staderoli